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Fondi Interprofessionali

Per quel che riguarda le modalità di adesione ai Fondi Interprofessionali Paritetici, si informa che è l’INPS a poter decidere sul riconoscimento e la decorrenza dell’adesione come anche a negare l’adesione, non il singolo Fondo: in base alla legge n°388/2000 e successive modifiche, le aziende che aderiscono ad un Fondo versano il contributo direttamente all’ INPS che poi lo girerà al Fondo stesso. E’ inoltre sempre l’INPS a fornire tutte le informazioni alle imprese. Le modalità di iscrizione ai Fondi Interprofessionali Paritetici sono da effettuarsi in forma elettronica tramite il sito dell’INPS nella sezione dedicata; l’iscrizione è revocabile. Per Fondi Paritetici Interprofessionali bisogna intendere quello strumento, creato dalla legge n°388/2000, che consente la formazione professionale continua dei dipendenti delle aziende: un’ azienda può scegliere di destinare una quota pari allo 0,30% dei contributi previdenziali che versa all’ INPS per finanziarie iniziative pubbliche di formazione e aggiornamento dei lavoratori a cui poi far accedere i propri dipendenti; ovviamente esistono Fondi Paritetici Interprofessionali per diverse attività professionali a cui un’ azienda può far riferimento, proprio in base al proprio settore di competenza. Sono le stesse rappresentanze delle parti sociali che promuovono i Fondi Paritetici Interprofessionali, tramite degli specifici accordi e protocolli interconfederali stipulati tra i sindacati dei lavoratori e quelli dei datori di lavoro più importanti a livello nazionale e coordinati dall’ amministrazione statale e da quelle locali. Aderendo ad un Fondo e finanziandolo, un’ azienda avrà accesso ad attività formative per i propri dipendenti: sono gli stessi Fondi che stabiliscono con precisione, attraverso avvisi e bandi pubblici, le modalità di adesione; l’ amministrazione di un Fondo Paritetico Interprofessionale organizza piani formativi territoriali, aziendali o settoriali: le imprese possono accedervi in forma associativa oppure singolarmente, in base al tipo di attività proposta. Grazie alla legge n°289/02, che ha riformato in parte la regolamentazione dei Fondi Paritetici Interpersonali, ora vi è anche la possibilità per le aziende di finanziare attività e piani formativi a livello individuale.


Anche se in Italia si è iniziato a parlare di Fondi Paritetici Interprofessionali e di formazione continua dei lavoratori in generale già dal 1978 con la legge n° 845(istituzione del Fondo di rotazione per dare sistematicità agli interventi nel settore della formazione finanziati dal Fondo Sociale Europeo), è a partire dagli anni ’90 che la normativa vigente comincia ad avere un corpus ben definito: nel 1993 le organizzazioni sindacali, Confindustria e il Governo stipulano un accordo programmatico e nel 1997 la legge n°236 avvia nel nostro paese il sistema della formazione continua dei dipendenti delle aziende che viene finanziata dalle stesse imprese tramite il versamento dello 0,30% dei contributi pensionistici che versano all’ INPS per i propri lavoratori. Fondamentale è poi il Consiglio Europeo di Lisbona nel marzo 2000 che dà una politica d’ azione comune a tutta l’ Unione Europea: equivalenti dei Fondi Paritetici Interprofessionali sono presenti in tutti i paesi UE. Tra le colonne della normativa sui Fondi Paritetici Interprofessionali vi è la legge n° 53/2000, con cui il Governo e le Parti Sociali si sono impegnati nel generare risorse finanziarie per la formazione continua dei lavoratori delle imprese tramite iniziative regionali, utilizzo del Fondo Sociale Europeo, ed appunto dei Fondi. Fondamentali sono anche la legge n°289/02, la legge n°2/2009, la legge n°183/2010, la legge n°289/02, generano importanti indicazioni sulla normativa vigente dei Fondi Paritetici Interprofessionali, di cui diamo qui le principali indicazioni: I piani formativi sono a livello aziendale, territoriale e settoriale Vi è la possibilità di piani straordinari di intervento, di interventi di formazione continua a favore dell’auto-imprenditorialità, di particolari priorità per i lavoratori oltre i 45 anni di età, dei lavoratori di aziende private con solo titolo di licenza elementare o media, di interventi di formazione individuale.